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Le strade vicinali

Rubrica: Pillole di Diritto – a cura dell’Avv. Antonio Virgillito

Quando si parla di “strade vicinali” generalmente si intendono le strade di campagna transitabili perlopiù  con mezzi agricoli e al servizio di terreni. 

Le strade agrarie si caratterizzano per essere state formate ex collatione agrorum privatorum, cioè attraverso il conferimento di porzioni di terreno che si fronteggiano e per essere destinate all’uso comune ed esclusivo di una determinata categoria di soggetti, ovvero i proprietari dei fondi limitrofi.

La collatio agrorum privatorum fa sì che le porzioni di suolo conferite da ciascun proprietario e utilizzate per la formazione della strada diano luogo ad un nuovo bene e gli utenti ne godono iure domini, per diritto di proprietà. 

Si può quindi affermare che le vicinali sono strade di proprietà privata; la sede stradale è sempre privata tuttavia può cambiare l’uso che viene fatto della strada che può essere pubblico o privato.

Nel caso di vicinali ad uso privato, i proprietari sono unici utilizzatori della strada e la possono gestire come ritengono, chiudendola al traffico esterno con cancelli e/o catene.

Molto interessante è il principio fissato dalla Cassazione in base al quale le porzioni di fondi confinanti non risultano soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà.

Un diritto acquistato dai proprietari conferenti a titolo originario in virtù di un mero fatto giuridico e senza necessità di una qualsiasi manifestazione di volontà negoziale: ciò che assume rilievo è la sola circostanza della effettiva realizzazione della strada stessa.

Ne consegue che i fondi posti ai lati della strada vicinale non aperta al pubblico transito o della strada privata agraria non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti ai fini dell’istituto della prelazione agraria, ex articolo 7, comma 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817 ed ex articolo 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590.

Secondo le statuizioni della Cassazione, la fattispecie precedentemente delineata integra una “via agraria, che si forma ex collatione privatorum agrorum”.

Nell’interpretazione dei giudici della Cassazione la predetta unione di porzioni di fondi appartenenti a soggetti diversi darebbe luogo ad una comunione tra i proprietari confinanti; una comunione avente le caratteristiche della communio incidens, onde il transito attraverso di essa avverrebbe non iure servitutis, ma iure proprietatis.

Le vicinali nascono sempre come strade ad uso privato, destinate cioè a servire alcuni terreni. 

Può capitare tuttavia che con il passare del tempo le stesse vengano utilizzate da soggetti terzi (di solito cacciatori o automobilisti in cerca di scorciatoie) divenendo così utili anche alla collettività ed evidenziando un interesse di tutti all’uso della strada, cosa che può determinare la nascita di un uso pubblico.

Con il termine “uso pubblico” s’intende una servitù di passaggio che, anziché essere a favore di un privato o di un gruppo di privati in particolare, è a servizio di tutti i cittadini: logica conseguenza, in caso di uso pubblico, è che il Comune dovrà ingerirsi sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria, sia nella gestione del traffico.

La principale differenza fra le due categorie di strade vicinali, è rappresentata dal fatto che  le strade vicinali private risultano regolate esclusivamente da norme di diritto privato al contrario le vicinali pubbliche sono strade di interesse amministrativo che, nell’ambito del sistema dei diritti reali, permette di sottoporle ad una regolamentazione e disciplina pubblicistica.

Sussiste tale requisito ogni qual volta la strada vicinale possa essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi, mentre è irrilevante che la stessa si presenti disagevole in alcuni tratti e poco frequentata nel complesso. 

L’uso pubblico, assimilabile a una servitù collettiva, legittima i Comuni a introdurre alcune limitazioni al traffico, ad esempio vietando l’uso di alcuni mezzi pesanti in modo continuativo o in particolari periodi, come per il resto della viabilità comunale.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi come sapere se una strada è vicinale ad uso pubblico o no?

Il primo primo passo da compiere è rivolgersi all’ufficio tecnico Comunale il quale deve tenere un “elenco delle strade vicinali” consultabile dagli interessati. 

Tale elenco tuttavia ha valore meramente “dichiarativo” e non “costitutivo”, ovvero il fatto che una strada sia inclusa come vicinale ad uso pubblico non determina automaticamente l’acquisto di tale caratteristica e conseguentemente bisognerà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria affinché possa essere esercitato il passaggio.

Da quanto detto risulta evidente che la realtà è alquanto complessa e, senza alcuna pretesa di completezza, abbiamo cercato, sebbene in maniera superficiale, di fare chiarezza sulla natura e sull’inquadramento giuridico delle strade vicinali.