Pillole di Diritto – a cura dell’Avv. Antonio Virgillito
Il legislatore italiano da sempre ha dato molta importanza all’agricoltura e proprio per questo ha legiferato molto in questo campo.
Con il nome prelazione agraria si indica la prelazione del coltivatore.
Con la prelazione il coltivatore (conduttore del fondo altrui o confinante di questo) manifesta il diritto ad essere preferito ad un terzo, alle medesime condizioni stabilite per quest’ultimo, nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario intende alienare.
Il diritto è disciplinato dalla Legge 26 maggio 1965, n.590, art.8 e dalla legge 14 agosto 1971, n.817, art.7 n.2 a seconda che si tratti di prelazione del conduttore coltivatore diretto o prelazione del proprietario confinante coltivatore diretto.
La finalità che si intende perseguire è quella del miglioramento del sistema produttivo dell’agricoltura favorendone per quanto è possibile la maggiore espansione e solidità. Con questa normativa si intende perseguire lo scopo di formare una nuova proprietà nel caso di conduttore, mediante la riunione nella stessa persona del conduttore, del titolare dell’impresa agricola e del proprietario del terreno su cui questa viene esercitata o, nel caso della prelazione del confinante la finalità è quella di realizzare l’ampliamento della proprietà mediante l’accorpamento di terreni finitimi, così da creare aziende agricole più grandi e maggiormente efficienti.
Si comprende bene che le norme sulla prelazione agraria sono a tutela della collettività al principale fine del raggiungimento degli scopi sociali e di politica agraria ed economica che il legislatore ha inteso perseguire.
Proprio per questo il mancato rispetto della normativa da parte del venditore fa si che colui che si ritenga leso possa esercitare il diritto di prelazione che prevede il riscatto alle medesime condizioni pattuite e contenute nell’atto di vendita al terzo.
È tuttavia necessario che colui che voglia esercitare il diritto di prelazione possieda dei requisiti specifici che sono quelli di essere un coltivatore diretto da almeno due anni, non aver venduto nei due anni precedenti dei fondi rustici e che il fondo da acquistare, in aggiunta a quelli posseduti, non superi il triplo della superficie corrispondente della capacità lavorativa della sua famiglia.