Ogni anno, la Legge di Bilancio porta con sé novità variegate ed anche per il 2020, il Legislatore è intervenuto attraverso tale strumento normativo per innovare l’ordinamento ed adeguarlo alle esigenze socio-economiche della quotidianità.
La normativa che qui rileva, afferendo alla filiera dell’olio, è offerta dalla l. 160/2019 ai co. 513 e 514 dell’art. 1.
Ora, soprassedendo sull’odiosa tecnica del maxi-emendamento e del rinvio per relationem – che rendono proibitiva finanche agli “addetti ai lavori” la lettura del testo normativo – le due disposizioni costituiscono una vera e propria rivoluzione culturale, poiché estendono la portata delle cosiddette “attività connesse a quella principale”, incidendo indirettamente sulla definizione stessa di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
Infatti, dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, co. 502-505 della Legge di Bilancio 2018 (l. 205/2017) relative all’attività di enoturismo, vengono estese alle attività di “oleoturismo”.
Pur mancando una definizione specifica di oleoturismo, essa può dedursi da quella più ampia di attività di oleoturismo, che comprende tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva, consistenti in: 1) visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo; 2) degustazioni e commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti (purché non si tratti di ristorazione); 3) iniziative didattiche e ricreative nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Tale novità, ha una ricaduta anche in materia fiscale poiché – così come per le attività enoturistiche – si prevede anche per l’oleoturismo un regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile e, a talune condizioni, anche un regime forfettario dell’Iva.
In particolare, per quanto riguarda le imposte dirette, il regime forfetario comporta – per le sole ditte individuali e per le società di persone – la determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’Iva.
Ai fini Iva, invece, il regime forfetario comporta una detrazione del 50% dell’imposta sulle operazioni attive. Viene meno, peraltro, la detrazione dell’Iva sulle operazioni attive, che pertanto andrà applicata al 22%.
Va osservato, ancora, che il regime forfetario non è obbligatorio, ben potendo l’imprenditore optare per il regime ordinario.
Di non scarsa rilevanza è, per altro verso, la previsione di requisiti minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività oleoturistica.
Sarà necessario – a titolo esemplificativo e non esaustivo – prevedere l’apertura settimanale o stagionale per un periodo minimo di tre giorni, l’utilizzo di strumenti di prenotazione delle visite, la presenza di personale addetto che risulti formato anche in ordine alle caratteristiche del territorio.
In definitiva, la previsione normativa appare senz’altro idonea a disciplinare e regolamentare un ambito sino ad oggi disorganico, ma anche a rafforzare la filiera dell’olio, estendendone le ricadute sul comparto culturale e della valorizzazione del territorio.
Avv. Antonio Papalia